Titolo II
Art. 20
20 / 27Utilizzazione precaria del personale
In vigore dal 1 gen 1973
L'intendente di finanza, sentiti gli interessati, può consentire alle cessate ditte appaltatrici delle imposte di consumo, che ne facciano richiesta, di trattenere, per un periodo massimo di un anno, parte del personale già da esse dipendente per gli adempimenti connessi all'abolizione delle dette imposte.
Le competenze spettanti in detto periodo al suindicato personale ed i relativi oneri fiscali e contributivi sono a carico delle ditte interessate nella misura e con le modalità vigenti al momento della abolizione delle imposte di consumo.
Detto personale conserva il diritto di iscrizione nel quadro con decorrenza dalla data di abolizione delle imposte stesse.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;649#art-20