Titolo I
Art. 2
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In vigore dal 1 gen 1973
Il recupero delle imposte di consumo dovute alla data del 31 dicembre 1972 è curato dai comuni che dovranno provvedervi con personale già in servizio, appositamente autorizzato dai comuni stessi a svolgere le relative operazioni anche di accertamento, ove questo non sia stato ancora eseguito.
Nelle gestioni con appalto ad aggio e nelle gestioni per conto, tutti gli adempimenti connessi alla instaurazione ed alla prosecuzione dei procedimenti contenziosi relativi alle partite d'imposta contestate rimangono a carico dei comuni che, per effetto del presente decreto, s'intendono sostituiti agli appaltatori delle imposte di consumo in tutte le procedure in corso sia amministrative che giudiziarie.
Nelle gestioni con appalto a canone fisso, tutti gli adempimenti per il recupero delle imposte di consumo dovute alla data di applicazione del presente decreto sono curati dai cessati appaltatori, avvalendosi anche del personale trattenuto ai sensi del successivo .
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;649#art-2