Titolo I
Art. 1
1 / 27Cessazione dei contratti d'appalto
In vigore dal 1 gen 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell', comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
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Cessazione dei contratti d'appalto
Per effetto dell'abolizione delle imposte di consumo dal 1° gennaio 1973 vengono a cessare i contratti di appalto e di gestione del relativo servizio di riscossione sotto qualsiasi forma esso sia condotto. La risoluzione del rapporto si intende riferita anche a tutti gli altri tributi e diritti il cui appalto sia connesso con quello delle imposte di consumo anche se disciplinato da distinto contratto.
Per detti tributi e diritti, e limitatamente al restante periodo previsto nel precedente contratto, i comuni che lo ritengono opportuno e conveniente sono autorizzati a concedere anche a trattativa privata, il relativo servizio di riscossione allo stesso appaltatore con nuovo contratto che prescinda da ogni riferimento con quello risoluto per effetto del presente decreto e secondo le norme che disciplinano i singoli tributi e diritti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;649#art-1