Art. 6
6 / 12Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza
In vigore dal 17 mag 1981
È istituito il fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza.
Al predetto fondo è iscritto di diritto il personale indicato al n. 4) del secondo comma del precedente , purchè non iscritto ad altri fondi di previdenza e con esclusione degli altri dipendenti civili dello Stato non appartenenti ai ruoli del Ministero delle finanze di cui all'ultima parte del detto n. 4).1a
Note all'articolo
- Il D.P.R. 17 marzo 1981, n. 211, ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i seguenti fondi di previdenza sono unificati in un unico ente di diritto pubblico, denominato fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze: ondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza, istituito con l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;648#art-6