Art. 8 · Enfiteusi

Art. 8

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Enfiteusi

In vigore dal 1 gen 1973
La costituzione dell'enfiteusi ed il trasferimento del diritto dell'enfiteuta sono equiparati, agli effetti della applicazione dell'imposta prevista dal presente decreto, al trasferimento del diritto di proprietà. La devoluzione e l'affrancazione non danno luogo all'applicazione dell'imposta; nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l'incremento imponibile si determina considerandosi quale valore iniziale del bene quello della piena proprietà al momento della precedente costituzione del diritto di enfiteusi o del trasferimento del diritto dell'enfiteuta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;643#art-8