Art. 3
3 / 33Applicazione dell'imposta per decorso del decennio
In vigore dal 1 gen 1994
Per gli immobili appartenenti a titolo di proprietà o di enfiteusi alle società di ogni tipo e oggetto e agli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le organizzazioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, l'imposta si applica, oltre che nei casi previsti dall'articolo precedente, al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto.
Qualora successivamente all'acquisto venga costituito sull'immobile un diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie l'imposta si liquida sull'incremento di valore della piena proprietà al compimento del decennio diminuito della parte sottoposta a tassazione all'atto della costituzione del diritto. Nei casi di fusione tra più società si tiene conto, per il computo del decennio, anche del periodo di tempo in cui gli immobili sono appartenuti alle società fuse o incorporate. (La stessa disposizione si applica in caso di scissione, con riferimento al periodo di appartenenza alla società scissa.
COMMA ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1975, N.694.
COMMA ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1975, N.694.
COMMA ABROGATO DALLA L. 22 DICEMBRE 1975, N.694.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;643#art-3