Art. 32 · Irreperibilità di valori bollati.
Titolo V

Art. 32

Abrogato33 / 43

Irreperibilità di valori bollati.

In vigore dal 1 gen 2027
È ammesso corrispondere l'imposta direttamente agli uffici del registro ovvero mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro competente quando vi è impossibilità oggettiva di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all'atto o documento cui si riferisce. Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali è prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l'imposta deve essere assolta esclusivamente mediante visto per bollo. È altresì consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell'imposta purchè gli stessi siano presentati all'ufficio del registro per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilità di cui al primo comma e della quale dovrà essere fatta menzione nel contesto dell'atto. Il pagamento dell'imposta a norma dei commi precedenti non comporta applicazione di sanzione amministrativa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;642#art-32