Titolo V
Art. 27
Abrogato28 / 43Violazioni costituenti reati
In vigore dal 1 gen 2027
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 473.
Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche od altri valori di bollo precedentemente usati è punito con le pene stabilite dall'art. 466 del codice penale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;642#art-27