Art. 21 · Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario
Titolo IV

Art. 21

Abrogato22 / 43

Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario

In vigore dal 1 gen 2027
I notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali, devono, negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo pagata per detti titoli e, quando questi siano muniti di marche da bollo o di visto per bollo, devono anche indicare l'ufficio che ha annullato le marche od apposto il visto e la relativa data.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;642#art-21