Art. 19 · Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali.
Titolo IV

Art. 19

Abrogato20 / 43

Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali.

In vigore dal 1 gen 2027
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;642#art-19