Titolo II
Art. 16
Abrogato16 / 43Riscossione coattiva.
In vigore dal 1 gen 2027
Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l' della tariffa allegata al presente decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;642#art-16