Titolo II
Art. 12
Abrogato12 / 43Marche da bollo
In vigore dal 1 gen 2027
L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca, e parte sul foglio.
Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.
Sulle marche da bollo non è consentito scrivere nè apporre timbri
o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformità dei precedenti commi.
È vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;642#art-12