Art. 12 · Marche da bollo
Titolo II

Art. 12

Abrogato12 / 43

Marche da bollo

In vigore dal 1 gen 2027
L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca, e parte sul foglio. Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa. Sulle marche da bollo non è consentito scrivere nè apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformità dei precedenti commi. È vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;642#art-12