Art. 3 · Modalità di pagamento

Art. 3

Abrogato3 / 17

Modalità di pagamento

In vigore dal 1 gen 2027
Le tasse si corrispondono in conformità a quanto previsto nell'annessa tariffa: a) in modo ordinario, con pagamento diretto all'ufficio del registro competente o con versamento sul conto corrente postale a questi intestato; b) in modo straordinario, a mezzo di speciali marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'atto ovvero degli uffici o degli altri soggetti indicati dalle singole voci della tariffa o da altre norme. b-bis) negli altri modi stabiliti dalle singole voci della tariffa. Quando la misura delle tasse, dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, questa è calcolata in base alla classificazione ed ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, può variare il modo di pagamento stabilito nella tariffa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;641#art-3