Art. 14 · Disposizioni finali e transitorie

Art. 14

Abrogato14 / 17

Disposizioni finali e transitorie

In vigore dal 1 gen 2027
Per le tasse corrisposte per il periodo annuale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto non è dovuta integrazione nè si fa luogo a rimborso delle eventuali differenze. Le esenzioni e le agevolazioni in materia di tasse sulle concessioni governative, nonché i regimi tributari sostitutivi di tale tributo, o anche di esso stabiliti dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanarsi ai sensi del n. 6) dell' della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972, a favore delle cooperative, loro consorzi e delle società di mutuo soccorso.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;641#art-14