Art. 29 · Imposta su biglietti a prezzo ridotto e gratuiti in eccedenza
Titolo III

Art. 29

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Imposta su biglietti a prezzo ridotto e gratuiti in eccedenza

In vigore dal 1 gen 1973 al 31 dic 2026
Sui biglietti a prezzo ridotto venduti a spettatori o partecipanti appartenenti a categorie diverse da quelle previste dall' e sui biglietti gratuiti concessi in eccedenza alle percentuali di cui agli l'imposta è dovuta in relazione ai prezzi interi stabiliti per i corrispondenti biglietti a pagamento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;640#art-29