Titolo I
Art. 2
2 / 47Soggetti d'imposta
In vigore dal 27 mar 1999 al 31 dic 2026
1. È soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla tariffa allegata al presente decreto ovvero esercita case da gioco.
2. Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco è riservato per legge ad un ente pubblico, questi è soggetto d'imposta anche se ne delega ad altri la gestione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;640#art-2