Art. 14 quinquies · Disposizioni in materia di recupero dell'IVA sugli intrattenimenti
Titolo II

Art. 14 quinquies

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Disposizioni in materia di recupero dell'IVA sugli intrattenimenti

In vigore dal 1 gen 2006
(Disposizioni in materia di recupero dell'IVA sugli intrattenimenti) 1. Le disposizioni di cui agli possono essere applicate anche dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per il recupero dell'IVA connessa con l'imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all'Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell'imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli si applicano le disposizioni in materia di IVA.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;640#art-14-quinquies