Titolo I
Art. 9
9 / 24Dichiarazione dei comuni per le imposte di consumo
In vigore dal 1 gen 1973
Per il tempestivo pagamento delle somme spettanti, i sindaci dei rispettivi comuni devono, entro il 10 gennaio 1973, dichiarare alle intendenze di finanza, competenti per territorio, l'ammontare delle imposte comunali di consumo, del diritto speciale sulle acque da tavola e relative maggiorazioni, riscosso nello anno 1972.
Per i comuni che si avvalgono della facoltà di cui al secondo comma dell' deve essere dichiarato anche l'ammontare delle imposte di consumo riscosso nell'anno 1971.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;638#art-9