Art. 15 · Oggetto delle delegazioni
Titolo II

Art. 15

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Oggetto delle delegazioni

In vigore dal 1 gen 1973
Le province, i comuni, le camere di commercio e le aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, possono rilasciare, a garanzia di mutui, previsti con emissione di cartelle, debiti od altri impegni, delegazioni di pagamento a valere sul gettito dei tributi e delle compartecipazioni a tributi erariali di loro spettanza, nel limite dell'80 per cento del gettito dell'ultimo anno. Per i tributi di nuova istituzione, nel primo anno, si fa riferimento alle previsioni risultanti dal bilancio regolarmente approvato e, per gli anni successivi, alle risultanze dell'anno precedente. Gli enti stessi possono, altresì, rilasciare in garanzia le delegazioni di pagamento anche sui contributi erariali pluriennali, compresi quelli a copertura delle spese per servizi di pertinenza dello Stato ovvero concessi per specifiche finalità. Le delegazioni possono essere rilasciate ove concorrano le seguenti condizioni: a) che il debito dello Stato sia liquido e non compensabile con altre somme dovute allo Stato dagli enti interessati; b) che, per i contributi concessi per specifiche finalità, il mutuo sia contratto per conseguire le finalità stesse. Anche in deroga alle norme statutarie o del proprio ordinamento gli enti o istituti di credito possono accogliere, a garanzia delle operazioni di credito che sono autorizzate a compiere a favore degli enti di cui al primo comma, le delegazioni di pagamento previste dal presente articolo. Tutte le suddette delegazioni sono da considerarsi equiparate agli effetti della garanzia alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie degli enti, istituti ed aziende di credito mutuanti. Il debito dello Stato, allorchè si tratti di contributi a copertura di spese per servizi di sua pertinenza o per specifiche finalità, non è compensabile con altre somme dovute al medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;638#art-15