Art. 1 · Periodo di finanziamento
Titolo I

Art. 1

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Periodo di finanziamento

In vigore dal 1 gen 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 1972, n. 321; Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell', comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: . Periodo di finanziamento Con decorrenza dal 1 gennaio 1973 e fino al 31 dicembre 1977, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria ai comuni, alle province, alle camere di commercio, alle aziende autonome di soggiorno cura o turismo, nonché alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano le somme determinate ai sensi dei successivi articoli, in sostituzione dei tributi e contributi aboliti in attuazione dell' della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e delle compartecipazioni a tributi erariali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;638#art-1