Art. 6 · Determinazione dell'imposta
Titolo SECONDO

Art. 6

Abrogato6 / 60

Determinazione dell'imposta

In vigore dal 1 gen 2027
L'imposta è determinata mediante l'applicazione delle aliquote indicate alla lettera a) della tariffa al valore globale dell'asse ereditario netto. Se vi sono più eredi e legatari l'imposta è ripartita fra loro in proporzione al valore delle rispettive quote o legati. Se l'erede o legatario non è coniuge nè parente in linea retta del defunto la imposta di cui al comma precedente è aumentata dell'importo risultante dalla applicazione delle aliquote indicate alla lettera b) della tariffa al valore della quota di eredità o del legato. Sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali e i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, nonché gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati. La parentela naturale, quando il figlio non sia stato legittimato o riconosciuto legalmente, deve risultare nei modi indicati dall'art. 279 del codice civile e dalla legge 19 gennaio 1942, n. 23. Nelle successioni a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili il limite di lire cinquantamila stabilito nell' di tale legge è elevato a dieci milioni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-6