Titolo QUARTO
Art. 58
Abrogato59 / 60Abrogazione di norme
In vigore dal 1 gen 2027
Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, del regio decreto-legge 4 maggio 1942, n. 434 e delle successive leggi modificative e integrative, quelle che stabiliscono esenzioni o agevolazioni non contemplate nel presente decreto e tutte le altre disposizioni non compatibili con le norme del presente decreto.
A partire dalla stessa data cessa di avere applicazione l'addizionale all'imposta sulle successioni e donazioni istituita con il decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive modificazioni.
Dall'abrogazione disposta dal primo comma sono escluse le esenzioni ed agevolazioni a favore dei titoli di Stato, garantiti dallo Stato od equiparati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-58