Art. 57 · Successioni e donazioni anteriori
Titolo QUARTO

Art. 57

Abrogato58 / 60

Successioni e donazioni anteriori

In vigore dal 1 gen 2027
Per le successioni aperte e le donazioni fatte anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile, l'amministrazione finanziaria può consentire che il valore medesimo sia definito in via amministrativa con una riduzione fino al sessanta per cento del valore presunto, purchè l'imposta calcolata sul valore così ridotto non risulti inferiore a quella che sarebbe dovuta ai sensi del presente decreto sul complessivo valore presunto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-57