Capo V
Art. 54
Abrogato55 / 60Irrogazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse
In vigore dal 1 gen 2027
L'Ufficio del registro procede alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse mediante notifica al contribuente di avviso motivato. Se è dovuta anche la imposta, la sanzione può essere irrogata con lo stesso avviso.
Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tenere conto della gravità del danno o del pericolo cagionato all'erario e della personalità dell'autore della violazione, desunta dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.
Le sanzioni devono essere irrogate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per la applicazione e la liquidazione dell'imposta cui si riferiscono. Se non è dovuta l'imposta la decadenza si verifica con il decorso di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta l'infrazione.
Le pene pecuniarie e le soprattasse devono essere pagate entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso, ovvero, se è stato proposto ricorso, dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-54