Art. 44 · Riscossione in pendenza del giudizio
Capo IV

Art. 44

Abrogato44 / 60

Riscossione in pendenza del giudizio

In vigore dal 1 gen 2027
Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti: a) di imposta complementare, nel qual caso l'ufficio procede, dopo la decisione di primo grado, alla riscossione della metà della maggiore imposta e, dopo la decisione di secondo grado, alla riscossione dell'intera imposta ancora dovuta; b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della commissione centrale o della corte d'appello. Il pagamento delle imposte di cui al comma precedente, delle relative soprattasse e degli interessi deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. Le pene pecuniarie sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-44