Art. 42 · Pagamento delle imposte complementari e suppletive
Capo IV

Art. 42

Abrogato42 / 60

Pagamento delle imposte complementari e suppletive

In vigore dal 1 gen 2027
Il pagamento delle imposte complementari e suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notificazione della relativa liquidazione. Si applica il settimo comma dell'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-42