Capo IV
Art. 42
Abrogato42 / 60Pagamento delle imposte complementari e suppletive
In vigore dal 1 gen 2027
Il pagamento delle imposte complementari e suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notificazione della relativa liquidazione.
Si applica il settimo comma dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-42