Art. 37 · Contenuto della dichiarazione
Capo IV

Art. 37

Abrogato37 / 60

Contenuto della dichiarazione

In vigore dal 1 gen 2027
La dichiarazione deve essere sottoscritta dall'obbligato o da un suo rappresentante legale o negoziale ed essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze. Dalla dichiarazione devono risultare: a) le generalità e l'ultima residenza del defunto; b) le generalità e la residenza degli eredi e legatari ed il loro grado di parentela col dante causa; c) la descrizione analitica dei beni che, ai sensi del presente decreto, si considerano compresi nell'asse ereditario, con l'indicazione dei rispettivi valori; d) gli estremi degli atti di trasferimento di beni posti in essere dal defunto negli ultimi sei mesi di vita, con l'indicazione dei relativi corrispettivi; e) gli estremi degli atti di donazione eventualmente posti in essere dal defunto nei confronti degli eredi o legatari; f) gli estremi dell'iscrizione a ruolo di liti pendenti per crediti litigiosi, con l'indicazione delle generalità e la residenza dei debitori; g) le generalità e la residenza dei debitori per i crediti ritenuti di dubbia esigibilità; h) i mezzi di prova prodotti a giustificazione delle singole passività; i) i mezzi di prova del reimpiego o del consumo delle somme realizzate a seguito di alienazione di beni o di accensione di passività poste in essere dal defunto negli ultimi sei mesi di vita.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-37