Art. 28 · Disposizioni testamentarie
Capo III

Art. 28

Abrogato28 / 60

Disposizioni testamentarie

In vigore dal 1 gen 2027
Nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari purchè risultino da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-28