Capo III
Art. 28
Abrogato28 / 60Disposizioni testamentarie
In vigore dal 1 gen 2027
Nelle successioni testamentarie l'imposta si applica in base alle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente, nonché agli eventuali accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari purchè risultino da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-28