Art. 27 · Determinazione del valore venale per adesione
Capo II

Art. 27

Abrogato27 / 60

Determinazione del valore venale per adesione

In vigore dal 1 gen 2027
Prima che la rettifica di cui all'articolo precedente sia divenuta definitiva il valore venale dei beni e dei diritti di cui agli può essere determinato con l'adesione di tutti gli eredi e legatari mediante redazione di apposito atto scritto, datato e sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da un funzionario da lui delegato e dai contribuenti o da chi li rappresenta, nel quale devono essere indicati, a pena di nullità, il valore dichiarato, quello accertato e quello determinato con l'atto stesso. I contribuenti hanno diritto di avere copia dell'atto di adesione. Quando l'imponibile è stato definito con la adesione del contribuente, questi non può ricorrere contro la rettifica; se il ricorso è stato già proposto il giudizio si estingue.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-27