Capo II
Art. 25
Abrogato25 / 60Altri beni
In vigore dal 1 gen 2027
Per i beni e i diritti diversi da quelli contemplati negli articoli precedenti si assume come valore venale quello indicato nella dichiarazione presentata a norma dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-25