Capo II
Art. 24
Abrogato24 / 60Crediti
In vigore dal 1 gen 2027
Il valore venale dei crediti è costituito dal loro importo senza tenere conto degli interessi non ancora maturati.
Per i crediti infruttiferi che scadano almeno dopo un anno dalla data del trasferimento il valore è costituito dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-24