Art. 24 · Crediti
Capo II

Art. 24

Abrogato24 / 60

Crediti

In vigore dal 1 gen 2027
Il valore venale dei crediti è costituito dal loro importo senza tenere conto degli interessi non ancora maturati. Per i crediti infruttiferi che scadano almeno dopo un anno dalla data del trasferimento il valore è costituito dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-24