Capo II
Art. 23
Abrogato23 / 60Rendite e pensioni
In vigore dal 1 gen 2027
Il valore venale della rendita è costituito:
a) dal ventuplo dell'annualità, se la rendita è perpetua o a tempo indeterminato;
b) dal valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore al ventuplo della annualità, se la rendita è a tempo determinato;
c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando la annualità per il coefficiente, applicabile secondo la tabella allegata al presente decreto, in relazione all'età della persona alla cui morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia.
Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a favore di più persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, è determinato a norma della lettera c) del comma precedente, tenendo conto dell'età del meno giovane dei beneficiari.
Se la rendita o pensione è costituita congiuntamente a favore di
più persone con diritto di accrescimento fra loro, il valore è
determinato tenendo conto dell'età del più giovane dei beneficiari.
La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di
cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, è valutata a norma della lettera b) del primo comma, ma il suo valore non può superare quello determinato a norma della lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione.
Le disposizioni del secondo e del terzo comma si applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve cessare la corresponsione della rendita o della pensione se tale persona è diversa dal beneficiario.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-23