Capo II
Art. 21
Abrogato21 / 60Aziende, navi e aeromobili
In vigore dal 1 gen 2027
Il valore venale dell'azienda è costituito dal valore complessivo dei beni che la compongono, compreso l'avviamento, al netto delle passività risultanti da scritture contabili regolarmente tenute e obbligatorie a norma di legge o da atti aventi data certa ai sensi del codice civile.
Il valore venale delle navi o delle imbarcazioni e degli aeromobili, che non facciano parte di un'azienda, è desunto dai prezzi mediamente praticati sul mercato per beni della stessa specie di nuova costruzione, tenendo conto del tempo trascorso dall'acquisto e dello stato di conservazione.
In caso di usufrutto o di uso dei beni indicati nei commi precedenti si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-21