Titolo SECONDO
Art. 19
Abrogato19 / 60Detrazione di altre imposte
In vigore dal 1 gen 2027
Dall'imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono:
a) l'imposta comunale sugli incrementi di valore liquidata in dipendenza dell'apertura della successione per ciascun immobile trasferito, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dell'immobile stesso;
b) le intere imposte pagate a uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione e in relazione ai beni esistenti nello stesso Stato, nel caso di attivo ereditario netto globale non eccedente i cinquanta milioni di lire; un terzo di tali imposte, se l'attivo ereditario netto globale supera tale limite, sempre fino a concorrenza della parte della imposta di successione proporzionale al valore dei beni siti nello stesso Stato.
Rimane salva l'applicazione dei trattati o atti internazionali regolanti la reciprocità di trattamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-19