Art. 9 · Riscossione e restituzione delle imposte e delle soprattasse - Privilegio
Titolo I

Art. 9

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Riscossione e restituzione delle imposte e delle soprattasse - Privilegio

In vigore dal 1 gen 1973
Per la riscossione e la restituzione delle imposte e delle soprattasse stabilite dal presente decreto sono applicabili le disposizioni in materia di imposte di registro e di successione. Le imposte ipotecarie, oltre che dai privilegi stabiliti dal codice civile, sono garantite dal credito iscritto e sono privilegiate sopra tutte le altre ragioni che possono spettare ad altri sul credito medesimo. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data della registrazione dell'atto o della eseguita formalità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;635#art-9