Art. 8 · Prova del pagamento dell'imposta
Titolo I

Art. 8

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Prova del pagamento dell'imposta

In vigore dal 1 gen 1973
La prova dell'avvenuto pagamento delle imposte deve essere data solo con le certificazioni stabilite nei commi successivi. Nel caso in cui le imposte vengano pagate agli uffici dei registri immobiliari questi sulla certificazione che rilasciano a prova della eseguita formalità, nonché sulla nota che rimane presso l'ufficio indicheranno in lettere e in cifre le somme pagate. Nel caso previsto dall' del presente decreto, l'ufficio presso il quale è stata eseguita la formalità col pagamento dell'imposta fissa, ritira dalla parte la nota ipotecaria sulla quale fu trascritta la ricevuta della imposta proporzionale pagata. Le imposte di trascrizione, riscosse dagli uffici del registro, debbono essere distintamente menzionate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunzie e sulle quietanze rilasciate in prova dell'eseguito pagamento delle imposte di registro e di successione. L'ammontare delle imposte ipotecarie deve risultare distinto anche sulle copie dei titoli registrati prodotte al conservatore da notai, cancellieri ed altri pubblici ufficiali ai fini della trascrizione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;635#art-8