Art. 24 · Norme abrogate
Titolo III

Art. 24

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Norme abrogate

In vigore dal 1 gen 1973
Sono abrogate le norme previste dai titoli dal I al VI della legge 25 giugno 1943, n. 540, nonché tutte le disposizioni contrarie al presente decreto. Rimangono in vigore le norme previste dai titoli VII ed VIII della legge 25 giugno 1943, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni, e tutte le norme riguardanti la conservazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano non in contrasto con le disposizioni del presente decreto. Sono soppressi i diritti da corrispondersi allo Stato di cui alle tabelle allegate al regolamento per la conservazione del catasto terreni approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153. Con decorrenza dal 1 gennaio 1973 cessa di avere applicazione l'addizionale all'imposta ipotecaria istituita con il decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive modificazioni. Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni vigenti alla data del 31 dicembre 1972 a favore delle cooperative e loro consorzi e dei trasferimenti di terreni destinati alla formazione di imprese agricole diretto-coltivatrici e all'arrotondamento dei fondi da essi posseduti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;635#art-24