Titolo SECONDO
Art. 9
9 / 83Ufficio competente
In vigore dal 1 gen 1973
Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma dell'.
La registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da qualsiasi ufficio del registro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-9