Art. 9 · Ufficio competente
Titolo SECONDO

Art. 9

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Ufficio competente

In vigore dal 1 gen 1973
Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l'ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma dell'. La registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da qualsiasi ufficio del registro.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-9