Titolo SESTO
Art. 66
68 / 83Controllo del repertorio
In vigore dal 1 gen 1973
I soggetti di cui al precedente articolo devono ogni quattro mesi, nei giorni stabiliti dall'ufficio del registro competente per territorio, presentare il repertorio all'ufficio stesso, che ne rilascia ricevuta.
Dopo aver controllato la regolare tenuta del repertorio e la regolare registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all' e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, l'ufficio appone il proprio visto sul repertorio dopo l'ultima iscrizione indicando la data di presentazione e il numero degli atti iscritti o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione.
L'ufficio non può trattenere il repertorio per più di quarantotto ore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-66