Art. 65 · Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali
Titolo SESTO

Art. 65

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Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali

In vigore dal 1 gen 1973
I soggetti indicati ai numeri 2) e 3) dell', i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso. Sul repertorio gli atti devono essere annotati giorno per giorno, senza spazi in bianco nè interlinee e per ordine di numero con l'indicazione della data e del luogo dell'atto o dell'autenticazione, delle generalità e del domicilio o residenza delle parti, della natura e del contenuto dell'atto e del corrispettivo pattuito. A margine dell'annotazione di cui al comma precedente devono essere indicati gli estremi della registrazione. Negli uffici amministrativi, nei quali più funzionari sono incaricati della stipulazione degli atti, non si può tenere che un solo repertorio, salva espressa autorizzazione della competente intendenza di finanza. I fogli dei repertori dei cancellieri, segretari giudiziali, ufficiali giudiziari ed uscieri devono essere numerati e vidimati dal presidente dell'organo giurisdizionale o dal pretore dal quale dipendono; quelli degli altri soggetti indicati nel primo comma dal pretore nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio. Per i notai si applicano le norme della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni e integrazioni.
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