Art. 62 · Attestazione degli estremi di registrazione degli atti
Titolo SESTO

Art. 62

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Attestazione degli estremi di registrazione degli atti

In vigore dal 1 gen 1973
I pubblici ufficiali devono indicare negli atti da loro formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso enunciati negli atti stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-62