Titolo QUINTO
Art. 58
60 / 83Modalità per la registrazione a debito
In vigore dal 1 gen 1973
La registrazione a debito si esegue a norma dello indicando, nel contesto o a margine dell'originale di ciascun atto, che questo fu compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato o della persona o dell'ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in questo ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell'autorità giudiziaria che lo ha emanato. Per i provvedimenti emessi d'ufficio si deve inoltre fare menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-58