Titolo QUINTO
Art. 55
57 / 83Soggetti obbligati al pagamento
In vigore dal 30 dic 1978
Oltre ai pubblici ufficiali che hanno redatto l'atto ed ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto le denuncie di cui agli e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 796, 800 e 825 del codice di procedura civile.
La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.
Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta a un atto sono solidalmente responsabili per il pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione e l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.
L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa.
Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli registrati volontariamente obbligato al pagamento dell'imposta è esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.
Nei contratti in cui è parte lo Stato obbligato al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente anche in deroga all' della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l'imposta è dovuta solo dall'ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di rivalsa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-55