Art. 50 · Definizione dell'imponibile per adesione
Titolo QUARTO

Art. 50

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Definizione dell'imponibile per adesione

In vigore dal 1 gen 1973
Prima che il procedimento di determinazione del valore venale si sia concluso con decisione definitiva, l'imponibile può essere determinato con l'adesione di tutte le parti contraenti, mediante redazione di apposito atto scritto, datato e sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da un funzionario da lui delegato e dalle parti contraenti o da chi le rappresenta. I contribuenti hanno diritto di avere copia dell'atto di adesione. Nell'atto di adesione devono essere indicati, a pena di nullità, il valore dichiarato, quello accertato e quello determinato con l'atto stesso. Quando l'imponibile è stato definito con l'adesione del contribuente, questi non può ricorrere contro la rettifica; se il ricorso è stato già proposto il giudizio si estingue.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-50