Titolo SECONDO
Art. 10
10 / 83Soggetti obbligati a richiedere la registrazione
In vigore dal 1 gen 1973
La registrazione deve essere richiesta:
1) dalle parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero;
2) dai notai, dagli ufficiali giudiziari, dai segretari o delegati della pubblica amministrazione e dagli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi compiuti, ricevuti o autenticati;
3) dai cancellieri e segretari, per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali, alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-10