Art. 10 · Soggetti obbligati a richiedere la registrazione
Titolo SECONDO

Art. 10

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Soggetti obbligati a richiedere la registrazione

In vigore dal 1 gen 1973
La registrazione deve essere richiesta: 1) dalle parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero; 2) dai notai, dagli ufficiali giudiziari, dai segretari o delegati della pubblica amministrazione e dagli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi compiuti, ricevuti o autenticati; 3) dai cancellieri e segretari, per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali, alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-10