Art. 1 · Oggetto dell'imposta
Titolo PRIMO

Art. 1

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Oggetto dell'imposta

In vigore dal 1 gen 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 1972, n. 321; Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell', comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: . Oggetto dell'imposta L'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegato A al presente decreto, agli atti soggetti a registrazione o registrati volontariamente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;634#art-1