Titolo SETTIMO
Art. 94
Abrogato146 / 172Entrata in vigore
In vigore dal 1 gen 2027
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 ottobre 1972
LEONE
ANDREOTTI - VALSECCHI - RUMOR -
MALAGODI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 1. - CARUSO
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633#art-94