Art. 94 · Entrata in vigore
Titolo SETTIMO

Art. 94

Abrogato146 / 172

Entrata in vigore

In vigore dal 1 gen 2027
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 ottobre 1972 LEONE ANDREOTTI - VALSECCHI - RUMOR - MALAGODI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1972 Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 1. - CARUSO

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633#art-94