Art. 90 · Abolizione dell'imposta generale sull'entrata e di altri tributi
Titolo SETTIMO

Art. 90

Abrogato142 / 172

Abolizione dell'imposta generale sull'entrata e di altri tributi

In vigore dal 1 gen 2027
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633#art-90