Titolo SETTIMO
Art. 76
Abrogato128 / 172Istituzione e decorrenza dell'imposta
In vigore dal 1 gen 2027
L'imposta sul valore aggiunto è istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1973.
L'imposta si applica, salvo quanto è disposto negli articoli da 77 a 80, sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972 e sulle importazioni per le quali la dichiarazione di importazione definitiva è accettata dalla dogana posteriormente alla data stessa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633#art-76