Titolo SESTO
Art. 74 bis
Abrogato119 / 172Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa.
In vigore dal 1 gen 2027
Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, semprechè i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 14 OTTOBRE 1999, N. 542.
Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se è stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili.
In deroga a quanto disposto dal primo comma dell', i rimborsi previsti nell', non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a lire cinquecento milioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633#art-74-bis